Art. 9.

      1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ed i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «e la persona o la coppia adottante».
      2. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ai genitori adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottante».
      3. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici».

 

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